Circolare n.105/2017

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Roma, 8 giugno 2017

 

Circolare n. 105/2017

 

Oggetto: Lavoro – Linee guida in materia di tirocini – Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25.5.2017.

 

Il Governo e le Regioni con un nuovo accordo hanno aggiornato le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento (noti anche come tirocini extracurriculari) adottate nel 2013 in attuazione della Riforma Fornero (art. 1, commi da 34 a 36 della legge n. 92/2012). Come in passato le Regioni avranno ora 6 mesi di tempo per recepire le modifiche introdotte.

Le nuove Linee guida tengono conto della disposizioni europee volte a promuovere la qualità del tirocinio come strumento non configurabile come rapporto di lavoro bensì di orientamento professionale per i giovani. In particolare il nuovo accordo eleva il tetto massimo di tirocini attivabili nelle singole aziende, fissa una durata minima del tirocinio e modifica i meccanismi di erogazione dell’indennità spettante al tirocinante.

 

Si riepilogano di seguito gli aspetti principali della disciplina dei tirocini alla luce delle novità introdotte.

 

Attivazione – L’attivazione del tirocinio continua ad essere subordinata ad una serie di obblighi a carico dell’impresa ospitante quali la preventiva convenzione con un soggetto promotore (tra cui sono compresi, oltre a università e scuole, anche associazioni di categoria ed enti bilaterali purché autorizzati a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro), nonché l’elaborazione di un progetto formativo ad hoc e la designazione di un tutor da affiancare al tirocinante.

 

Durata - I tirocini extracurriculari sono attivabili nei confronti di disoccupati (compresi i giovani che hanno completato gli studi superiori e universitari), lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito o a rischio occupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, disabili e soggetti svantaggiati (tra cui vittime di violenza e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari). La durata massima dei tirocini è di 12 mesi (comprensiva di proroghe e rinnovi) per tutte le categorie tranne che per i soggetti disabili per i quali è invece di 24 mesi.

Rispetto al passato è stata introdotta una durata minima di 2 mesi.

 

Limiti numerici e premialitàFermi restando i limiti numerici attuali di tirocini attivabili pari a:

 

- 1 per le imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato

 

- 2 per le imprese tra 6 e 20 dipendenti a tempo indeterminato

 

- 10% dei dipendenti per le imprese con oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato,

la nuova disciplina ha introdotto una premialità volta a incentivare l’assunzione del tirocinante da parte delle imprese con oltre 20 dipendenti. Le imprese in questione potranno infatti superare il suddetto limite del 10% qualora assumano con un contratto di durata minima di 6 mesi almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. Tale premialità aumenterà progressivamente in proporzione alla quantità di tirocini stabilizzati fino ad arrivare a un massimo di 4 tirocini aggiuntivi nel caso in cui vengano assunti tutti i tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

 

Indennità di partecipazione – E’ stato confermato l’obbligo per le aziende di corrispondere al tirocinante una indennità di partecipazione di importo minimo di 300 euro lorde mensili (importi più elevati potranno essere previsti dalle singole Regioni), con la precisazione che tale indennità va erogata per intero a fronte di una partecipazione al tirocinio di almeno il 70% su base mensile. L’indennità non va corrisposta nell’ipotesi di sospensione del tirocinio e non è dovuta in caso di tirocini a favore di lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali.

Dal punto di vista fiscale l’indennità di partecipazione va considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR 917/1986).

Obblighi – Oltre alla stipula della convenzione e alla designazione del tutor in possesso di competenze adeguate da affiancare al tirocinante, l’impresa ospitante deve assicurare la realizzazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo e valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio da parte del soggetto promotore dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite.

 

Regime sanzionatorio – Ferma restando la riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui non risulti conforme alle discipline regionali, sarà prevista a carico dell’impresa ospitante, in caso di violazioni non sanabili (cioè tirocini attivati senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti), la cessazione del tirocinio nonché l’interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini per 12 mesi. In caso invece di violazioni sanabili (tra cui violazione della convenzione, del piano formativo stipulati o della durata massima del tirocinio) l’interdizione non scatterà automaticamente ma solo a seguito di mancata regolarizzazione da parte dell’impresa.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 73/2013

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